Scuola
In Italia il diritto all'istruzione per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è garantito in condizioni di parità con i cittadini italiani. In particolare, ai minori stranieri è garantito il diritto (e dovere rispetto alla scuola dell'obbligo) allo studio anche se non sono in regola con il permesso di soggiorno.
Per lo straniero residente all'estero, la possibilità di entrare in Italia per motivi di studio (in particolare, per studi superiori o universitari) è prevista, ma sottoposta ad alcune condizioni, quali quelle dettate dal rispetto delle quote annuali (stabilite con appositi decreti del ministero degli Esteri), nonché dalla necessità di dimostrare disponibilità economiche adeguate.
Gli studenti figli di immigrati stranieri sono oltre 150 mila, secondo i dati elaborati dalla Caritas di Roma, e sono così ripartiti per gradi di scuole: materne 20%, elementari 44%, medie 24%, superiori 12%.
Minori
Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto:
all'istruzione (scuola dell'obbligo);
ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica.
L'iscrizione alla scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori senza documenti sono iscritti con riserva, ma questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. L'iscrizione deve tenere conto del curriculum scolastico dello straniero e dei titoli di studio eventualmente in possesso dell'alunno. Per garantire il diritto allo studio lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana.
La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire iniziative per la tutela della cultura e della lingua d'origine.
Adulti
L'istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che possono frequentare:
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
corsi di integrazione degli studi fatti nel Paese di provenienza per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore;
corsi di lingua italiana;
corsi di formazione professionale.
Università
Il numero dei visti di ingresso per studio e formazione nelle Università italiane viene stabilito, di anno in anno, dal ministero degli Esteri, in base alla disponibilità di posti. Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
La nuova legge sull'immigrazione (art. 26) prevede che sia consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri:
titolari di carta di soggiorno;
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi;
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
La parità di trattamento riguarda i servizi e gli interventi per il diritto allo studio, l'erogazione di borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi (gli alloggi per studenti) e l'eventuale esonero dal pagamento dei servizi di mensa.
Per l'iscrizione è necessario avere una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi. In mancanza di questo certificato, gli aspiranti studenti possono frequentare i corsi di lingua italiana istituiti dalle Università ed ottenere un attestato di frequenza. All'esame di ammissione ai corsi universitari, lo studente straniero deve comunque sostenere una prova di conoscenza generale della lingua e della cultura italiana. Le singole Università possono richiedere anche altri documenti.
Riconoscimento del titolo di studio
Il cittadino straniero con un titolo di studio rilasciato da un Paese estero può presentare domanda di riconoscimento alle Università italiane per accedere a qualunque livello di istruzione superiore. La domanda viene accolta o rifiutata entro 90 giorni dalla data di presentazione. Se il titolo non viene riconosciuto, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al capo dello Stato o al ministro competente.
Attività consentite
Lo studente straniero può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In quest'ultimo caso, l'impiego non può superare le 20 ore settimanali e le 1040 ore annuali ed è, comunque, necessaria un'autorizzazione da parte dell'Istituzione scolastica o formativa.
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