Sostegno alla maternità
Mamme e papà più presenti a casa, non solo per curare e allevare i figli ma anche per giocare più tempo con loro, per andare insieme al parco, per vederli crescere. Perché tutto questo sia possibile è importante che ai genitori venga data la possibilità di una conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, nello specifico "vita con la famiglia". In questa direzione si muove la legge dell’8 marzo 2000 sui congedi parentali, che molti hanno definito una svolta culturale per il nostro Paese.
Il sostegno alle madri trova la sua realizzazione in Italia per la prima volta nel dopoguerra con l'emanazione della legge n. 1204. Questa sancisce l'erogazione di un'assegno di maternità alle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati e della pubblica amministrazione. Il riconoscimento dell'indennità decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi alla effettiva data del parto, o di interruzione di gravidanza, salvo casi particolari di attività lavorative ritenute "gravose e pregiudizievoli". La legge prevede inoltre un periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino, in cui la madre può assentarsi dal lavoro
La tutela ed il sostegno alla maternità e alla paternità nell’ambito del rapporto di lavoro
In primo luogo la Legge n. 1204 del 1971 “Tutela delle lavoratrici madri”, che ha rappresentato per molti anni il principale strumento di tutela della maternità, importante è stato anche il D. Lgs n. 645/1996 che, recependo nel nostro ordinamento la Direttiva 92/1985/CE, ha garantito una maggiore tutela della salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e, infine, la recente Legge n. 53 del 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" alla quale si deve l’introduzione in Italia della disciplina dei congedi parentali.
Questa ultima ha inciso in modo significativo anche sulla disciplina posta a tutela delle persone portatrici di handicap, modificando in particolare l’art. 33 della Legge n. 104/92 “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che già prevedeva una serie di agevolazioni per il familiare/genitore lavoratore che doveva assistere ed accudire figli e/o familiari disabili.
La materia complessiva è stata poi riunita e sistematizzata nell’ambito del TU n. 151 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Le norme indicate hanno, dapprima, avuto come unico soggetto destinatario la madre lavoratrice, in quanto tese a tutelare aspetti afferenti la protezione della maternità sotto il profilo strettamente biologico della salute della donna, per poi estendersi anche al padre lavoratore, in una nuova ottica di protezione che si sposta dalla madre al bambino e che richiede di affrontare e disciplinare aspetti nuovi riguardanti in generale le problematiche della conciliazione tra vita familiare e lavorativa
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